Revisore condominiale: chi è?

Quando nasce la figura del revisore condominiale?

Prima di scoprire chi è il revisore condominiale è importante capire da quanto tempo è presente e perché è stato inserito come figura professionale.

La figura del revisore condominiale nasce con la riforma del condominio (Legge n.220/2012), in vigore dal 18 giugno 2013.

Fornendo così la possibilità di nominare un revisore che verifichi la contabilità di condominio (art.1130 – bis del Codice Civile).

Allo stesso tempo, la riforma prevede una disciplina contabile ed amministrativa molto più stringente. 

Come l’apertura di un conto corrente del condominio (tracciabilità entrate ed uscite) e l’approvazione del rendiconto da parte dell’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Grazie a questa riforma sono state evidenziate situazioni problematiche tra condòmini ed amministratore, come:

  • L’inattendibilità dei rendiconti predisposti
  • L’assenza di giustificativi delle spese
  • Fino alla possibilità più grave di distrazione di liquidità del condominio.

Ed è proprio in queste situazioni che diventa fondamentale la figura del revisore. Il suo compito è quello di effettuare dei controlli sull’attendibilità dei rendiconti pregressi, correggere o prevenire condotte non perfette da parte degli amministratori condominiali.

In breve, rivestite il ruolo di garante della correttezza delle rilevazioni contabili.

revisore condominiale

Chi è il revisore contabile?

Adesso possiamo scoprire chi è il revisore contabile condominiale.

La norma non definisce i requisiti professionali essenziali per la nomina del revisore condominiale.

Tuttavia, è consigliabile che il ruolo venga svolto da professionista abilitato (revisore legale) come garanzia della sua competenza, affidabilità e soprattutto, valenza legale nel caso in cui la relazione di revisione venga utilizzata (come spesso accade) come di parte in un contenzioso civile tra condominio ed amministratore.

Nello specifico, l’attività del revisore condominiale è divisa in

Procedure di conformità:

  • Raffronto documentale tra prospetto (entrate/uscite, rendiconto, piano di riparto);
  • Raffronto documentale tra rendiconto consuntivo, fatture/ricevute di pagamento; 
  • Richiesta conferma versamenti quote condominiali;

Verifiche di sostanza:

  • Ricalcolo voci contabili;
  • Ricalcolo spese;
  • Controllo su fatture con ritenuta d’acconto;
  • Controllo su modello dichiarativo 770;
  • Controllo quietanza di pagamento fatture/ricevute.

In sintesi, la figura del revisore condominiale da un volto nuovo all’amministrazione dei condomini.

Si tratta infatti di una figura, il cui compito è quello di appianare le divergenze che possono sorgere all’interno di un sistema sociale piccolo ma complesso come un condominio, fungendo da mediatore durante le controversie tra condomini e garantendo una gestione più trasparente delle risorse finanziarie.

Perché il nostro esperto revisore condominiale Dott. Antonio Rocco è l’uomo giusto per aiutarti?
Nei suoi vent’anni di esperienza nel settore ha avuto modo di affrontare qualsiasi tipo di controversia riuscendo sempre a trovare la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte, inoltre essendo anche lui un amministratore condominiale è già pienamente a conoscenza di quali possano essere i possibili errori di un giovane amministratore di condominio ed è per questo che mette a disposizione la sua esperienza e professionalità ogni volta che ricopre il ruolo di revisore condominiale!

Quindi cosa stai aspettando? Contattaci noi ed il Dott. Antonio Rocco saremo felici di aiutarti!

 

Come ottenere l’ecobonus: scopriamolo insieme!

“Come ottenere l’ecobonus?” Questa è la domanda!

In questo 2020 per niente facile “come ottenere l’ecobonus?” è la domanda che ci pongono molti dei nostri clienti!
Ma diamoci un’occhiata nel dettaglio e vediamo chi e come può ottenere l’ecobonus!

ll Decreto Rilancio tra le misure fiscali a sostegno di imprese e cittadini prevede il super ecobonus 110%. La possibilità di ottenerlo è scattata dal primo luglio 2020: l’obiettivo da una parte è alleggerire i costi di restauro, adeguamento energetico e sismico dei proprietari di abitazioni, dall’altro favorire la ripartenza dei cantieri.

Con ecobonus genericamente si intendono tutte quelle agevolazioni previste dallo Stato per i proprietari di immobili che decidono di effettuare lavori particolari ai loro edifici. Interventi volti a migliorare l’efficienza energetica della struttura, ma anche la ristrutturazione e azioni mirate a migliorare le prestazioni antisismiche degli edifici (sismabonus).

Gli ecobonus (50%, 65% e sismabonus): come funzionano e novità

Fino a maggio 2020, le percentuali detraibili variavano per le diverse tipologie di lavori e non erano previste detrazioni così alte come quelle previste dal Decreto Rilancio (pubblicato il 20 maggio sulla Gazzetta Ufficiale). Come indicato sul portale Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, le detrazioni fino al Decreto Rilancio riguardavano:

  • Bonus casa per le ristrutturazioni edilizie: detrazione al 50%
  • Ecobonus per riqualificazione energetica, che comprende:
  • detrazioni del 50% – Serramenti e infissi, schermature solari, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione classe A
  • 65% – Serramenti e infissi, schermature solari, caldaie a condensazione classe A in parti comuni condominiali o tutte le unità del condominio; riqualificazione globale dell’edificio, caldaie a condensazione classe A+, generatori di aria calda a condensazione, pompe di calore, scaldacqua a PDC, coibentazione involucro, collettori solari, generatori ibridi, sistemi di building automation, microcogeneratori.
  • 70% – interventi su parti comuni dei condomini: coibentazione involucro con superficie interessata maggiore del 25% della superficie disperdente.
  • 75% – interventi su parti comuni dei condomini: coibentazione involucro con superficie interessata maggiore del 25% della superficie disperdente più qualità media dell’involucro.
  • 80% – interventi su parti comuni dei condomini: coibentazione involucro con superficie interessata maggiore del 25% della superficie disperdente più riduzione di una classe del rischio sismico.
  • 85% – interventi su parti comuni dei condomini: coibentazione involucro con superficie interessata maggiore del 25% della superficie disperdente più riduzione di due o più classi di rischio sismico.
  • 90% – Bonus facciate.

Queste percentuali erano considerate valide per interventi dal primo gennaio al 31 dicembre 2020. Tuttavia, a maggio con il Decreto Rilancio sono state previste modifiche in seguito all’emergenza coronavirus.

come ottenere ecobonus

Come ottenere l’ecobonus!

“Ma quindi in sintesi come si ottiene l’ecobonus?”

Per poter richiedere l’ecobonus, oltre alla condizione che gli interventi siano eseguiti su immobili esistenti, è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

  • l’asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
  • l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Attestato non necessario per i seguenti interventi:
    • sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
    • acquisto e posa in opera delle schermature solari;
    • installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, se le detrazioni sono richieste per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347 della legge 296/2006);
    • acquisto e installazione di dispositivi multimediali.
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Hai ancora dei dubbi a riguardo? Allora cosa aspetti a contattarci! Noi di Omnia Consult saremo felici di aiutarti!

 

Eco sisma bonus: conosciamolo meglio!

Vediamo da vicino l’eco sisma bonus!

Con il decreto Rilancio abbiamo visto aumentare al 110% l’eco sisma bonus ordinario. Che agevola così gli interventi di messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e degli edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 e 3.

“Ma chi verifica l’efficacia dei lavori?”

Un tecnico abilitato dovrà asseverare l’efficacia dei lavori alla riduzione del rischio sismico (Dm 58/2017) e la congruità delle spese. Anche in questo caso serve il visto di conformità, e il professionista che apporrà il visto verificherà anche l’asseverazione.

Ecco dove può essere applicato l’eco sisma bonus!

I Bonus potenziati al 110% si applicano per interventi effettuati su:

  • Parti comuni di edificio
  • Singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni
  • Edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Ma chi può usufruirne?

Ecco la lista di chi può usufruire dell’eco sisma bonus:

  • Condomini
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
  • Persone fisiche
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche
  • Istituti autonomi case popolari (IACP)

Interventi ammessi

La detrazione potenziata al 110% spetta, sempre per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, per tutti gli interventi già ammessi alla detrazione. Quindi come l’Eco Sisma bonus per:

  • Singole unità
  • Condomini
  • Acquisti, negli stessi limiti di spesa già previsti, su edifici in zona 1, 2 e 3 (viene espressamente esclusa la sola zona 4).
  • Interventi antisismici generici
  • Con riduzione di una o due classi di rischio sismico
  • Con riduzione di una o due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini e simili
  • Fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi

Se rientri in queste categorie, non aspettare ancora contattaci ora ed affidati alla nostra esperienza nel settore! Ti regaleremo la nostra prima consulenza insieme!

Comunione e Condominio, cosa cambia?

Comunione e Condominio, qual è la differenza?

La comunione è quella particolare forma di proprietà nella quale due o più persone sono proprietarie dello stesso bene ( in questo caso parliamo di case).

Il condominio è quella particolare forma di comunione nella quale accanto a parti di proprietà esclusiva ovvero le unità immobiliari, di soggetti distinti, ci sono delle parti di proprietà comune a tutti. Con la funzione principale di consentire il godimento delle prime.

In sostanza un immobile è in comunione quando due o più persone sono proprietarie dell’intero stabile in ragione della loro quota.

Mentre si potrà parlare di condominio quando più persone sono proprietarie individualmente di singoli appartamenti e di conseguenza comproprietari delle parti comuni .

In conclusione uno stabile con 100 unità immobiliari può essere in comunione, così come un fabbricato con due appartamenti può essere in condominio.

Questa, semplificandola al massimo, è la differenza tra le due definizioni. 

Se vogliamo continuare a differenziare i due istituti si può dire che sono come in un rapporto di genere a specie le diversità si fanno ancora più evidenti. Con una differenza molto evidente ovvero: i partecipanti alla comunione sono detti comunisti, mentre i partecipanti al condominio, sono detti condomini.

Oggetto della comunione e del condominio

La comunione può avere ad oggetto la proprietà di una qualsiasi cosa mobile o immobile.
Mentre per il condominio, come ci dice tra l’altro lo stesso codice civile, può configurarsi solo nel caso di edifici.

Quote di partecipazione

Nella comunione le quote di partecipazione dovrebbero essere uguali, salvo una diversa disposizione del titolo.

Ciò vuol dire che se ci sono due proprietari ognuno sarà titolare di una quota che rappresenta il 50% della proprietà, se sono quattro il 25% e così via.

Nel condominio, invece, il diritto di ogni comproprietario sulle cose comuni è il frutto un rapporto di proporzione tra l’unità immobiliare di proprietà esclusiva e le cose comuni.

Tale rapporto di vale viene espresso in millesimi contenuti all’interno delle tabelle millesimali.

Solamente un diverso accordo può portare ad una diversa valutazione del valore delle proprietà esclusive rispetto alle parti condominiali.

Sostanzialmente, quindi, l’esatto contrario rispetto alla comunione.

Ripartizione delle spese

Nella comunione, salvo patto contrario, i comunisti saranno tenuti a partecipare in modo uguale alle spese necessarie alla conservazione della cosa comune, mentre nel condominio la suddivisione in parti uguali è prevista solo in caso d’accordo tra tutte le parti. In assenza di esso i costi dovranno essere ripartiti sulla base dei millesimi di proprietà.

Obbligazioni condominiali e per la comunione

Nel caso di comunione vige il principio di solidarietà (ognuno può pagare per tutti salvo rivalsa) mentre nel caso del condominio, le Sezioni Unite della Cassazione (n. 9148/08) hanno escluso la solidarietà delle obbligazioni in favore della parziarietà delle stesse (cioè ognuno paga per sé).

Amministratore

Nella comunione la nomina dell’amministratore è sempre facoltativa, nel caso del condominio, invece, è obbligatoria se i proprietari delle unità immobiliari sono più di quattro (art. 1129 c.c.).

Un caso di Coronavirus in un condominio!

Come si comporta l’amministratore di condominio?

L’Amministratore di Condominio ha delle enormi responsabilità in questo periodo per via del coronavirus.

Come si deve comportare l’Amministratore?

Il soggetto contagiato ha l’obbligo della quarantena, ma non ha l’obbligo di comunicare il suo stato a coloro con i quali ha avuto contatti negli ultimi 15/20 giorni.

Privacy del contagiato da coronavirus

In assenza di un’autorizzazione scritta all’Amministratore di Condominio, nel rispetto della normativa riguardante la protezione dei dati personali. Nessuna informazione dovrebbe essere data a cura del legale rappresentante del Condominio.

Si deve considerare anche che l’Amministratore apprende questa informazione, ma non è in possesso dei dati del  “tampone”. Quindi, non ha alcuna certezza riguardo all’affidabilità dell’informazione.

L’Amministratore quindi non avendo nessun obbligo giuridico di rendere nota tale informazione in assenza del consenso. Inoltre non avrà nessuna responsabilità in caso egli abbia mantenuto il silenzio riguardo al caso di coronavirus presente.

Si consideri che se il legislatore non ha ritenuto meritevole la previsione di una norma specifica che imponesse la comunicazione da parte del soggetto contagiato, molto probabilmente si deve procedere in questo modo.

Sicuramente, appare buona norma procedere periodicamente, a seconda dei casi e informando i Condòmini, con la sanificazione delle parti comuni.

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